L’approvazione dei lavori per il super ecobonus
Per approvare i lavori del super ecobonus è necessario in seconda convocazione (di norma la prima va deserta) che siano presenti di persona o per delega i rappresentanti di almeno un terzo dei millesimi. Per l’approvazione dei lavori ci sono due ipotesi: se la delibera avviene sulla base di una diagnosi energetica effettuata da un […]

Per approvare i lavori del super ecobonus è necessario in seconda convocazione (di norma la prima va deserta) che siano presenti di persona o per delega i rappresentanti di almeno un terzo dei millesimi. Per l’approvazione dei lavori ci sono due ipotesi: se la delibera avviene sulla base di una diagnosi energetica effettuata da un tecnico abilitato la maggioranza è quella degli intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei millesimi, se non c’è la diagnosi servono invece oltre alla maggioranza degli intervenuti almeno 500 millesimi.

I lavori che danno accesso all’ecobonus

Tre le categorie di spesa:
1) coibentazione termica dell’edificio:  isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per almeno un quarto della stessa superficie
2) installazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento con requisiti di alta efficienza in condominio
3) installazione di caldaie ad alta efficienza per le unità immobiliari indipendenti Condizione per accedere all’agevolazione è che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche o comunque il miglioramento del rendimento energetico di una classe se questo è il massimo possibile, da dimostrare tramite l’APE (attestato di prestazione energetica).

Sono stati introdotti dei tetti di spesa per gli interventi:

  • per i condomini da due a otto unità immobiliari: il tetto di spesa è pari ad Euro 40 mila per unità
  • per i condomini sopra le nove unità immobiliari: il tetto di spesa scende ad Euro 30 mila per unità immobiliare
  • per gli edifici unifamiliari o bifamiliari, il tetto di spesa sale ad euro 50 mila per unità

I lavori accessori che rientrano nel nuovo ecobonus

Queste opere se compiute assieme ai lavori appartenenti alle tre categorie sopra ricordate rientrano nel Superbonus: la sostituzione degli infissi, delle tende da sole, dei condizionatori o dei serramenti, l’installazione dei pannelli fotovoltaici e quella di colonnine di ricarica per le autovetture elettriche.

Le case bifamiliari e il Sismabonus

Sale al 110% anche l’agevolazione prevista per il sismabonus. La normativa ora in vigore prevede aliquote variabili a seconda se i lavori apportino il miglioramento di una o di due classi sismiche. L’aliquota ora viene unificata: sono compresi, come previsto dalla norma in vigore, gli immobili residenziali e non, prima e seconda casa. Sono esclusi però gli immobili in fascia sismica 4, quella dei comuni dove il rischio di terremoto è scarso o nullo.

Ecobonus, Superbonus e cessione del credito: a chi cederlo?

La detrazione 110% si potrà recuperare in 5 rate annuali di pari importo o cedere il credito.

Il credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione energetica può essere ceduto ai fornitori della società che esegue gli interventi. Il committente (primo cedente) può cedere all'impresa esecutrice (primo cessionario) dell'intervento di riqualificazione energetica l'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta. L'impresa istante può cedere tale credito d'imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione.

La cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura è prevista, non solo per l’ecobonus al 110%, ma anche per i lavori di ristrutturazione con una detrazione al 50%, per gli ecobonus al 65% per il bonus facciate al 90%

ÄUna misura molto importante per tutto il comparto dell’edilizia, l’Ecobonus al 110% ed il Sismabonus al 110%sono presenti nel Decreto Rilancio e pubblicato in Gazzetta UfficialeÅ