I commi dal 219 al 223, della L. 160/2019, introducono una nuova detrazione pari al 90% delle spese sostenute e documentate relative ad interventi di recuperi effettuati sulle facciate degli edifici in condominio, anche se consistenti nella tipica manutenzione ordinaria che si traduca nella semplice tinteggiatura o, addirittura, nella pulitura.
La detrazione, che segue le regole della detrazione per interventi di recupero edilizio, spetta a condizione che gli interventi riguardino fabbricati situati nelle zone A e B del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444 del 02/04/1968. Dunque, per godere della maggiore detrazione, i fabbricati interessati dagli interventi devono esse situati nei centri storici o nelle altre aree totalmente o parzialmente edificate anche se non di interesse storico o artistico. Per parzialmente edificate si intendono quelle aree nelle quali i fabbricati occupano una superficie pari almeno ad 1/8 del totale della superficie fondiaria e che abbiano una densità territoriale superiore ad 1,5 mc/mq.
Sono esclusi gli interventi su fabbricati posti in aree industriali ed agricole.
Qualora gli interventi sulle facciate non siano di sola pulitura o tinteggiatura, ma siano lavori più complessi, interviene l’ENEA con il compito di monitorare e valutare il risparmio energetico e torna in auge l’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli interventi sul sito dell’Ente con conseguente intervento di un tecnico. Diversamente da quanto accade per l’analogo obbligo posto per gli interventi di recupero edilizio che realizzano anche efficientamento energetico, ma per i quali il condominio ha deciso di fruire della detrazione per interventi di recupero, caso per il quale l’Agenzia ha già precisato che il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione non comporta né sanzioni e neppure la decadenza dall’agevolazione, nel caso della detrazione del 90%, il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione sembra essere in grado di far perdere la nuova detrazione, sul punto attendiamo chiarimenti.
I casi in cui scatta l’obbligo di comunicazione in relazione a lavori sulle facciate che vadano al di là della tinteggiatura o della pulitura sono:
- Lavori che migliorano l’efficienza energetica dell’edificio;
- Lavori che riguardano più del 10% della superficie della facciata.
Fonte A.N.AMM.I.